Come funziona il risarcimento da sinistro stradale

incidente

Quando rimani coinvolto in un incidente stradale, è giusto avanzare una pretesa risarcitoria per poter compensare i danni subiti. Per fortuna in una situazione del genere è l’assicurazione a rispondere per conto dei suoi clienti, fermo restando che un risarcimento sinistro stradale si riceve a patto che si verifichino determinate condizioni.

Come funziona il risarcimento

Partiamo dal presupposto che il risarcimento per un incidente stradale avviene nel rispetto dell’articolo 2054 del codice civile per il quale chi guida un’auto senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno arrecato per la circolazione in strada, a meno che non possa dimostrare che abbia fatto di tutto per evitarlo. È la polizza assicurativa (RC auto) che abbiamo sulle nostre auto a garantire il risarcimento di danni e/o lesioni. Grazie alla copertura assicurativa è possibile risarcire danni arrecati a pedoni, ciclisti, altri veicoli, anche ai terzi trasportati nella nostra auto, che tuttavia vengono risarciti solo per I danni fisici (a tal proposito è importante stare attenti a dimostrare che il danneggiato sia stato ligio al suo dovere. Nell’ipotesi ad esempio che non indossasse la cintura di sicurezza, il risarcimento si riduce e si potrebbe incorrere nel pagamento di una penale).

Nel caso in cui il conducente sia responsabile del sinistro, non ha diritto al risarcimento così come non hanno diritto parenti e proprietario a meno che non abbiano in polizza una garanzia accessoria.

Iter per richiedere il risarcimento

La legge italiana impone delle regole ben precise circa i tempi entro i quali chiedere il risarcimento del danno da sinistro stradale. A dare espressa indicazione a riguardo è l’articolo 2947 del codice civile che al secondo comma precisa come in termini di prescrizione, il risarcimento per danni a cose vada richiesto entro i 2 anni, mentre per danni a persone vada richiesto entro i 5 anni.

Ad ogni modo, qualora tu dovessi essere coinvolto in un sinistro dovresti effettuate una denuncia di sinistro alla tua compagnia assicurativa entro tre giorni. L’ideale sarebbe presentarla con il modello CAI (modello di constatazione amichevole) così da dare il via alla procedura di indennizzo diretto. Se invece chiedi il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile inneschi il meccanismo di procedura ordinaria. La differenza tra le due tipologie fa riferimento a quelle che sono le caratteristiche del sinistro.

Le modalità di richiesta di risarcimento

Circa le modalità di richiesta risarcitoria, affinché la compagnia liquidi il sinistro, bisogna effettuare una richiesta scritta. Per ovviare ad ogni tipo di problema puoi rivolgerti ad un legale o ad un patrocinatore stragiudiziale che possa effettuare una richiesta di risarcimento danni e messa in mora completa e precisa. L’invio avverrà a mezzo PEC (o anche a mezzo raccomandata). Dopodiché bisogna attendere i tempi tecnici entro i quali la compagnia potrà formulare la sua offerta. Prima di giungere ad un’offerta comunque, la compagnia effettua tutti gli accertamenti del caso, sottoponendo il veicolo danneggiato a perizia tecnica (o il soggetto lesionato a visita medica a seconda della situazione) per ottenere una equa ed oggettiva stima dei danni.

Ad ogni modo, in una richiesta di risarcimento danni vanno inseriti tutti i dati in nostro possesso, dalle generalità dei soggetti coinvolti, al numero di targa dei veicoli. Non devono mancare i dati dei testimoni, luogo del sinistro, orario del sinistro, data del sinistro e dinamica precisa. In caso di lesioni va indicata l’attività lavorativa del danneggiato, il suo reddito è il certificato di avvenuta clinica guarigione.

Una volta aperto il sinistro, la compagnia avrà 30 giorni dalla ricezione del modello CAI a doppia firma per risarcire il danno, 60 giorni se il modello CAI è monocromatica. 90 giorni invece sono per il risarcimento da lesioni